LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994
Art. 2
Principi ed obiettivi generali
1. Costituiscono principi ed obiettivi della presente legge:
a) la riduzione del numero delle Unità sanitarie locali mediante l'ampliamento degli ambiti territoriali e la valorizzazione del distretto come articolazione organizzativa e funzionale dell'Azienda - Unità sanitaria locale;
b) la partecipazione delle Comunità locali alla determinazione della programmazione sanitaria;
c) l'integrazione delle funzioni socio - assistenziali con quelle sanitarie:
d) l'ottimizzazione del rapporto tra risorse impiegate e qualità - quantità dei servizi erogati all'utenza, per conseguite economie di gestione e per soddisfare i nuovi bisogni sanitari della popolazione;
e) l'integrazione tra servizio pubblico e strutture sanitarie private nell'ambito della programmazione sanitaria regionale;
f) la distinzione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale, tra funzioni di direzione strategica, di finanziamento e di controllo di gestione e funzioni gestionali e tecniche rivolte all'erogazione delle prestazioni;
g) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi fondati sull'autonomia e sulla responsabilità degli operatori;
h) il controllo di gestione come metodo permanente di verifica dei risultati;
i) il coinvolgimento degli utenti del Servizio sanitario regionale nella determinazione degli indici di qualità del servizio.