LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994
Art. 22
Disposizioni in materia di gestione delle attività socio - assistenziali
1. Per assicurare la continuità delle attività socio - assistenziali le Aziende - Unità sanitarie locali applicano le norme di cui alla LR 12 gennaio 1985, n. 2 ed esercitano le funzioni precedentemente svolte negli ambiti territoriali delle preesistenti Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, obbligatoriamente o per delega dei Comuni.
2. Il personale assegnato allo svolgimento di dette funzioni nelle preesistenti Unità sanitarie locali è provvisoriamente utilizzato dall'Azienda - Unità sanitaria locale.
3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda - Unità sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanti previsto dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il comma 1 dell'articolo 37 della LR 2/ 85.