LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994
Art. 23
Disposizioni in materia di programmazione
1. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all' adeguamento del Piano sanitario regionale nei modi previsti dall'articolo 17, i piani attuativi di Unità sanitaria locale possono essere adottati anche per stralci riferiti ai singoli allegati alla LR 9 marzo 1990, n. 15 e sono approvati dal Consiglio regionale.
2. I piani attuativi di Unità sanitaria locale adottati ed approvati a norma del comma 1 debbono tener conto delle intese provinciali di programma definite con il concorso della Regione.