LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994
Art. 7
Integrazione e gestione delle attività socio - assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attività socio - assistenziali di competenza degli Enti locali con le attività delle Aziende - Unità sanitarie locali. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione, in accordo con gli Enti locali, le Province e le Comunità Montane, i Comuni interessati e le Unità sanitarie locali stabiliscono intese per individuare i modelli organizzativi ed i rapporti finanziari relativi alla gestione integrata delle attività socio - assistenziali con quelle sanitarie.
2. Nel quadro delle intese di cui al comma 1 e a seguito di delega da parte degli Enti locali interessati, le Aziende - Unità sanitarie locali assumono la gestione delle previste attività socio - assistenziali, da svolgere di norma attraverso i distretti, con bilanci e contabilità separate, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.