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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 7
Integrazione e gestione delle attività socio - assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attività socio - assistenziali di competenza degli Enti locali con le attività delle Aziende - Unità sanitarie locali. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione, in accordo con gli Enti locali, le Province e le Comunità Montane, i Comuni interessati e le Unità sanitarie locali stabiliscono intese per individuare i modelli organizzativi ed i rapporti finanziari relativi alla gestione integrata delle attività socio - assistenziali con quelle sanitarie.
2. Nel quadro delle intese di cui al comma 1 e a seguito di delega da parte degli Enti locali interessati, le Aziende - Unità sanitarie locali assumono la gestione delle previste attività socio - assistenziali, da svolgere di norma attraverso i distretti, con bilanci e contabilità separate, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.

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