LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994
Art. 8
Procedura di finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Ogni anno entro trenta giorni dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al finanziamento delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere sulla base dei principi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo di riordino nonchè dei criteri e dei parametri di natura epidemiologica, demografica e gestionali stabiliti triennalmente dal Piano sanitario regionale.
2. Il costo delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Emilia - Romagna è a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo riordino.