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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

INDICE

Art. 2 - Principi e obiettivi generali
Art. 3 - Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali
Art. 4 Istituzione delle Aziende-USL
Art. 6 - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
Art. 7 Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
Art. 9 - Distretti
Art. 10 - Costituzione delle Aziende
- </TESTO> <MODIFICHE> </MODIFICHE> <STATO> AGGIUNTO </STATO> <KEYWORD> ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO UNITA' SANITARIE LOCALI </KEYWORD>
Art. 11 - Conferenza sanitaria territoriale
Art. 12 - Controllo di gestione
Art. 15 - Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
Art. 16 - Comitati consultivi degli utenti
Art. 17 - Piano sanitario regionale
Art. 19 Ambito territoriale della provincia di Forlì-Cesena
Art. 22 Disposizioni in materia di gestione delle attività socio- assistenziali
Art. 24 - Abrogazione di norme
Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina i principi e i criteri per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario regionale sulla base dei principi stabiliti dal d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 Sito esterno, come successivamente modificato ed integrato, in particolare dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 Sito esterno, di seguito indicato come " decreto legislativo di riordino " .
2. Il riordino è finalizzato alla qualificazione delle prestazioni ed alla semplificazione delle modalità di accesso alle medesime da parte dei cittadini, mediante un sistema unitario ed integrato di servizi distribuiti in modo razionale ed equilibrato sul territorio regionale.
Art. 2

(sostituito da art. 2 L.R. L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Principi e obiettivi generali
1. Costituiscono principi ed obiettivi della presente legge:
a) la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella definizione delle prestazioni e nell'erogazione dei servizi;
b) il completamento del processo di aziendalizzazione delle strutture del servizio sanitario regionale mediante la definizione di un modello organizzativo di riferimento, strumentale al raggiungimento degli obiettivi di salute, nonchè coerente con le indicazioni del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, con particolare riguardo alla individuazione e alla articolazione degli ambiti di autonomia e responsabilità;
c) il perseguimento della efficienza allocativa delle risorse, della appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni e dei servizi erogati, nonchè dell'equità di accesso ai servizi per tutti i cittadini;
d) la distinzione funzionale tra la responsabilità di committenza e la responsabilità di produzione delle prestazioni, di organizzazione e gestione delle risorse;
e) lo sviluppo della partecipazione degli Enti locali al processo di individuazione, di selezione e di attuazione degli obiettivi, anche mediante il potenziamento delle funzioni di indirizzo, di verifica e di controllo dei risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie;
f) la promozione della salute e della intersettorialità dei programmi di intervento, nonchè della integrazione delle funzioni socio-assistenziali con quelle sanitarie;
g) la partecipazione delle organizzazioni sociali e degli operatori sanitari al processo di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;
h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali attraverso lo sviluppo delle competenze e conoscenze professionali, nonchè il loro coinvolgimento al processo decisionale.
Art. 3

(aggiunto comma 2 da art. 3 L.R. L.R. 25 febbraio 2000 n.

11)

Ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali
1. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali dell'Emilia-Romagna sono determinati secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge e, relativamente alle province di Bologna e di Forlì-Cesena, dai successivi articoli 18 e 19.
2. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali di cui al comma 1 possono essere modificati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale ed acquisito il parere della Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art. 25 della l.r. 21 aprile 1999, n. 3.
Art. 4

(già modificata lett. b) comma 3 da art. 184 L.R. 21 aprile

1999 n. 3; poi sostituiti commi 3 e 4 e aggiunti commi 5, 6,

7, 8, 9 e 10 da art. 4 L.R. L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Istituzione delle Aziende-USL
1. In ciascuno degli ambiti territoriali determinati ai sensi dell'art. 3 è istituita l'Azienda-Unità sanitaria locale.
2. Le Unità sanitarie locali esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono soppresse dalla data di insediamento dei direttori generali delle Aziende di cui al comma 1.
3. Sulla base dei livelli essenziali di assistenza, individuati dal piano sanitario nazionale e dal piano sanitario regionale nella assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, nella assistenza distrettuale e nell'assistenza ospedaliera, il Direttore generale definisce, con atto aziendale di diritto privato, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento dell'Azienda Unità sanitaria locale secondo la seguente articolazione di base:
a) il distretto, quale articolazione territoriale e organizzativa dell'Azienda, dotata di autonomia tecnico- gestionale ed economico-finanziaria, soggetta a rendicontazione analitica con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, destinata ad assicurare alla popolazione di riferimento l'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali ad elevata integrazione sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione dei servizi necessari che mediante l'erogazione di prestazioni e servizi di primo livello o di base, secondo le modalità definite dal programma delle attività territoriali;
b) il presidio ospedaliero, comprendente una o più strutture ospedaliere, quale struttura complessa dotata di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, soggetta a rendicontazione analitica, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, preposta alla erogazione di prestazioni e servizi specialistici non erogabili con altrettanta efficacia ed efficienza nell'ambito della rete dei servizi territoriali in conformità alla programmazione regionale e locale;
c) il dipartimento di sanità pubblica, articolato in aree dipartimentali, quale struttura complessa dotata di autonomia tecnico-gestionale, soggetta a rendicontazione analitica, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, preposta alla erogazione di prestazioni e servizi relativi alle aree di sanità pubblica, di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e di sanità pubblica veterinaria, allo svolgimento di attività epidemiologiche nonchè al supporto in ordine alla elaborazione dei piani per la salute e alla loro realizzazione.
4. Nell'atto aziendale sono inoltre individuate le strutture operative in cui si articola l'Azienda distinte in:
a) dipartimenti, quali strutture complesse di livello aziendale, distrettuale o di presidio ospedaliero, costituiti da unità operative e da moduli organizzativi, con autonomia tecnico-professionale, nonchè autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti, preposti alla produzione ed alla erogazione di prestazioni e servizi, nonchè alla organizzazione e gestione delle risorse a tal fine assegnate;
b) unità operative, quali strutture organizzative complesse del dipartimento che aggregano risorse professionali di tipo medico, infermieristico, tecnico, amministrativo e finanziario e assicurano la direzione e l'organizzazione delle attività di competenza, nel rispetto degli indirizzi aziendali, degli obiettivi e dei criteri definiti nell'ambito del dipartimento di appartenenza.
5. Il Direttore generale può, inoltre, prevedere nell'atto aziendale di cui al comma 3 le modalità per attivare:
a) il modulo organizzativo, inteso come struttura organizzativa comprendente attività di una stessa unità operativa o di diverse unità operative, che assicura nel primo caso il miglioramento continuo del processo assistenziale e nel secondo l'organizzazione e la gestione delle risorse destinate all'attività aziendale, sia attraverso l'integrazione operativa delle differenti risorse tecnico-professionali, sia attraverso la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni e ai servizi;
b) il programma, inteso come complesso di attività che, attraverso idonee soluzioni organizzative, assicura l'unitarietà della programmazione, della organizzazione e della valutazione di processi organizzativi o di percorsi assistenziali in ordine ad aree problematiche di interesse particolare che richiedono competenze specifiche appartenenti ad unità operative diverse.
6. Il Direttore generale nel disciplinare con proprio atto l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda deve, inoltre, attenersi al rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e prevedere che:
a) l'attribuzione ai dirigenti di strutture complesse, di cui al comma 1 dell'art. 15 bis del decreto legislativo di riordino, di compiti comportanti decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, avvenga nel rispetto della programmazione aziendale, entro i limiti economici e secondo le modalità operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi previsti dal piano delle azioni e, comunque, avvalendosi delle strutture aziendali di riferimento;
b) l'affidamento di appalti e di contratti per la fornitura di beni e servizi, d'importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, avvenga nel rispetto di adeguate valutazioni di economicità e efficacia e dei principi della concorrenza; il ricorso, in via ordinaria, alla procedura negoziata e, nell'ambito di essa, alla trattativa diretta con il singolo fornitore, avvenga previe indagini di mercato, valutazione dei dati, ove disponibili, dell'Osservatorio Prezzi di cui all'art. 28 della l.r. 50/1994, e/o confronti concorrenziali, sia pure privi delle formalità previste con riferimento alle procedure concorsuali; la rinnovazione dei contratti in essere è consentita unicamente nel rispetto del limite massimo di durata novennale ed in presenza di un significativo beneficio per l'Azienda, in termini economico-funzionali.
7. L'atto aziendale costituisce lo strumento di valorizzazione dell'autonomia e della responsabilità dell'Azienda e delle sue articolazioni con riguardo ai risultati da conseguire ed agli strumenti per la loro verifica; esso è adottato in coerenza con apposite direttive della Giunta regionale che, tra l'altro, individuano il profilo e le principali funzioni del Direttore sanitario, del Direttore amministrativo, nonchè del servizio infermieristico e tecnico e dei soggetti preposti alle articolazioni aziendali di cui ai commi 3, 4 e 5.
8. Il Direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria adotta l'atto aziendale di organizzazione e funzionamento entro sessanta giorni dalla emanazione delle direttive di cui al comma 7.
9. L'atto aziendale è trasmesso alla Giunta regionale per la verifica di conformità alle direttive di cui al comma 7. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto la verifica si intende positiva.
10. La Giunta regionale con apposita direttiva individua le attività e la composizione del Collegio di direzione, del Consiglio dei sanitari e del Comitato di dipartimento.
Art. 5

(già sostituito comma 7 da art. 184 L.R. 21 aprile 1999 n.

3; poi sostituito articolo da art. 5 L.R. L.R. 25 febbraio

2000 n. 11)

Aziende e presidi ospedalieri
1. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, costituita o confermata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino, definisce con atto aziendale di diritto privato l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda nel rispetto, in quanto compatibili, dei principi e dei criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 e nei tempi e nei modi di cui ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo e, per le Aziende ospedaliere ove insiste la facoltà di medicina e chirurgia, in conformità agli accordi attuativi dei protocolli d'intesa tra Regione e Università.
2. Le Aziende di cui al comma 1 espletano la propria attività di erogazione di prestazioni e servizi secondo quanto previsto dai piani di attività e dagli accordi contrattuali con le Aziende Unità sanitarie locali in conformità agli indirizzi del Piano sanitario regionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle Aziende ospedaliere in cui insiste la facoltà di medicina e chirurgia, in quanto compatibili con le indicazioni di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 Sito esterno recante la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le Università.
4. All'accorpamento degli ospedali non costituiti in Azienda appartenenti ad una stessa Unità sanitaria locale in uno o più presidi ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, provvede il direttore generale entro sessanta giorni dall'insediamento, tenuto conto delle dimensioni e della composizione funzionale della rete ospedaliera previste in sede di determinazioni attuative del Piano sanitario regionale specificamente riferite a ciascun ambito provinciale e del parere della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 11, e comunque nell'osservanza di criteri di economicità della gestione e nella salvaguardia delle esigenze di integrazione della rete ospedaliera con i servizi sanitari del territorio.
5. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri è disciplinato in modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta regionale.
Art. 6
Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
1. Per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo ambientale di cui al D.L.496/93 Sito esterno convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno già esercitate dalle Unità sanitarie locali, nonchè per garantire il supporto alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio sanitario, viene istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata ARPAER.
2. La legge regionale, da adottarsi nei termini previsti dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le modalità gestionali dell'ARPAER nonchè le modalità di coordinamento e integrazione della stessa con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-Unità sanitarie locali al fine di conseguire:
a) un coordinato ed omogeneo svolgimento delle attività connesse:
1) alla prevenzione collettiva ed ai controlli ambientali;
2) all'erogazione di prestazioni di rilievo sia ambientale che sanitario ed in particolare di prestazioni laboratoristiche di supporto tecnico-specialistico per le funzioni proprie della Regione, delle Province, dei Comuni e delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
3) a compiti di supporto tecnico per le funzioni di programmazione ed indirizzo della Regione in materia sanitaria ed ambientale;
b) la definizione di una struttura organizzativa unitaria per tutto il territorio regionale, articolata per ambiti di attività operativi a livello sia regionale sia decentrato in aree territoriali di norma provinciali;
c) la partecipazione degli Enti locali titolari di funzioni amministrative in materia ambientale e sanitaria all'attività di programmazione dell'Agenzia.
3. La medesima legge regionale determina inoltre le modalità ed i criteri per lo scorporo dalle Unità sanitarie locali del personale, delle strutture operative, delle attrezzature e delle relative risorse finanziarie da assegnare all'ARPAER.
4. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2 ed all'effettiva costituzione dell'ARPAER, le Unità sanitarie locali competenti per territorio assicurano la disponibilità del personale e delle attrezzature necessari a garantire l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni amministrative in materia ambientale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 7
Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie
1. La Regione promuove ed incentiva l'integrazione, di norma in ambito distrettuale, delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con quelle delle Aziende sanitarie. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione in accordo con gli Enti locali, i Comuni, singoli o associati, e le Aziende sanitarie stabiliscono accordi, ai sensi dell'art. 27 della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, per individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare l'esercizio di funzioni socio-assistenziali alle Aziende USL, che le esercitano, di norma in ambito distrettuale con bilanci e contabilità separate, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.
3. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, sono definite le modalità operative idonee ad assicurare percorsi integrati e coordinati per interventi afferenti a funzioni di rispettiva competenza, ancorchè non delegate dai Comuni, da realizzare, di norma, a livello distrettuale.
4. Le Aziende Unità sanitarie locali possono partecipare ad organismi, anche aventi natura societaria o consortile, costituiti ai sensi della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, al fine di migliorare il grado di integrazione dei servizi di cui al presente articolo e di realizzare semplificazioni gestionali.
Art. 8

(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. L.R. 25 febbraio 2000 n.

11)

Procedura di finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Ogni anno, entro trenta giorni dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede al finanziamento delle Aziende sanitarie. Il finanziamento alle Aziende Unità sanitarie locali è effettuato sulla base di una quota capitaria corretta in relazione agli elementi indicati al comma 34 dell'art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno.
2. Il costo delle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti al di fuori della regione Emilia-Romagna è a carico delle Regioni di provenienza secondo la disciplina della mobilità di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo di riordino.
Art. 9

(modificato comma 2, sostituiti commi 3 e 4 e aggiunti commi

5 e 6 da art. 180 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; poi modificata

lett. b) del comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 7 L.R.

L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Distretti
1. I Distretti sono articolazioni territoriali, organizzative e funzionali delle Aziende di cui all'articolo 4, con le caratteristiche di autonomia ivi indicate. Ad essi è affidata la gestione delle strutture e dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, nonchè l'organizzazione dell'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi, anche avvalendosi delle farmacie pubbliche e private sulla base di uno schema- tipo di convenzione predisposto dalla Regione. I Distretti svolgono altresì le attività socio-assistenziali di base delegate dagli Enti locali alla Azienda-Unità sanitaria locale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino, assicurandone l'integrazione con le attività di assistenza sanitaria.
2. L'individuazione dei Distretti in cui si articola ciascuna delle Unità sanitarie locali di cui al comma 1 dell'articolo 4 è effettuata **...** sulla base dei seguenti criteri:
a) ciascun distretto deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il comune è suddiviso;
b) ciascun Distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non inferiore a **60.000** abitanti e nelle aree urbane non inferiore a 80.000 abitanti;
c) nelle aree montane l'ambito territoriale del Distretto deve coincidere, di norma, con quello delle Comunità Montane. 2 bis. L'incarico di Direttore di distretto può essere attribuito dal Direttore generale ad un dirigente del Servizio sanitario regionale che abbia maturato adeguata formazione ed esperienza nella organizzazione di servizi sanitari o socio-sanitari, oppure ad un medico convenzionato da almeno dieci anni ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo di riordino.
3. I provvedimenti di individuazione dei Distretti o di modificazione della loro delimitazione territoriale sono adottati dalla Conferenza sanitaria territoriale, su proposta e di concerto con i Direttori generali. I provvedimenti assunti sono trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai criteri di cui al comma 1.
4. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più Circoscrizioni comunali è istituito un Comitato di Distretto composto dai Sindaci dei Comuni, ovvero dai Presidenti delle Circoscrizioni facenti parte del Distretto, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza sanitaria territoriale.
5. Il Comitato di Distretto, nell'ambito degli indirizzi espressi dalla Conferenza sanitaria territoriale, svolge funzioni di proposta e di verifica sulle attività distrettuali relativamente a:
a) piani e programmi distrettuali definiti dalla programmazione aziendale;
b) budget di Distretto e priorità d'impiego delle risorse assegnate;
c) verifica dei risultati conseguiti utilizzando a tal fine indicatori omogenei come definiti alla lett. g) del comma 2 dell'art. 11;
d) assetto organizzativo e localizzazione dei servizi distrettuali. Le proposte di localizzazione dei servizi distrettuali sono sottoposte al parere obbligatorio del Comitato di Distretto.
6. II Comitato di Distretto può promuovere eventuali iniziative di carattere locale, anche riguardanti aree territoriali sub-distrettuali, verificandone la relativa copertura finanziaria.
Art. 10

(aggiunti commi 3 e 4 da art. 8 L.R. L.R. 25 febbraio 2000

n. 11)

Costituzione delle Aziende
1. Le Aziende di cui agli articoli 4 e 5 sono costituite con separati decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro e non oltre il 30 aprile 1994.
2. Con i medesimi decreti il Presidente della Giunta nomina il direttore generale di ciascuna Azienda, previa intesa con il Rettore dell'Università nel caso delle Aziende ospedaliere di cui al comma 1 dell'articolo 5, e provvede altresì:
a) al trasferimento dei beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli da reddito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo di riordino;
b) all'assegnazione provvisoria della quota del Fondo sanitario regionale ai fini della adozione, entro trenta giorni dall'insediamento, del bilancio di previsione.
3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere al trasferimento di beni immobili, ivi compresi quelli da reddito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo di riordino, anche successivamente alla costituzione delle Aziende.
4. La Giunta regionale provvede a definire, con apposito atto, criteri e modalità relativi all'autorizzazione regionale per il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili delle Aziende sanitarie.
</TESTO> <MODIFICHE> </MODIFICHE> <STATO> AGGIUNTO </STATO> <KEYWORD> ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO UNITA' SANITARIE LOCALI </KEYWORD>
Art. 11

(già sostituito da art. 181 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, poi

modificato comma 4 da art. 22 L.R. 26 aprile 2001 n. 11)

Conferenza sanitaria territoriale
1. E' istituita la Conferenza sanitaria territoriale composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la sede universitaria, opportune intese con l'Università disciplinano la partecipazione del Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di reciproco interesse.
2. La Conferenza sanitaria territoriale assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, ed in particolare:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8 dell'art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno;
e) promuove e coordina, ai sensi dell'art. 7, la stipula di intese tra i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie, con particolare riferimento alle prestazioni socio-sanitarie ed alla integrazione sanitaria;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei protocolli di intesa tra Regione e Università;
g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, disciplina le modalità di funzionamento delle Conferenze sanitarie territoriali e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di esecutivo della Conferenza.
4. L'esecutivo, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato, è composto da non più di cinque membri individuati dalla Conferenza al proprio interno, tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed espleta, in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di cui al comma 3. Il numero massimo dei membri può essere elevato nei casi in cui l'Azienda Unità sanitaria locale ricomprenda più di cinque distretti, sino ad includere un rappresentante per ogni distretto.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del Presidente.
Art. 12

(aggiunti commi 3, 4 e 5 da art. 184 L.R. 21 aprile 1999 n.

3)

Controllo di gestione
1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge, nonchè per la valutazione comparativa dei costi e della qualità dei Servizi sanitari, la Regione si avvale di un'apposita struttura organizzativa dotata di autonomia tecnica e amministrativa.
2. Con la legge regionale concernente la gestione economico- finanziaria e patrimoniale delle Aziende-Unità sanitarie locali ed ospedaliere di cui all'art. 21 sono disciplinate la natura giuridica, l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di cui al comma 1.
3. La struttura organizzativa di cui al comma 1 elabora e sottopone annualmente all'assessore competente in materia di sanità, per l'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un piano- programma con indicazione analitica delle attività previste e delle relative previsioni di spesa.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza tra la proposta di piano-programma e le linee e gli obiettivi strategici della Regione in materia di sanità.
5. La direzione della struttura di cui al comma 1 esprime i pareri di cui al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 sulle proposte di atti deliberativi necessari per l'attuazione del piano-programma. Sui provvedimenti riguardanti attività non previste nel piano-programma, i suddetti pareri sono espressi dalla direzione generale competente in materia di sanità.
Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie locali
abrogato
Consulta provinciale per la sanità
abrogato
Art. 15
Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dall'articolo 14 del decreto legislativo di riordino, dalle disposizioni della presente legge e da specifiche direttive emanate dalla Giunta regionale rivolte agli organi delle Aziende-Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione.
2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro libere associazioni, ed in particolare delle organizzazioni del volontariato e di quelle per la tutela dei diritti dei cittadini, sugli schemi dei provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonchè le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
3. La Regione consulta le parti sociali interessate e le associazioni riconosciute ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno sulla programmazione degli interventi di competenza dell'ARPAER.
Art. 16

(sostituite lett. a), b) e c) e aggiunta lett. d) al comma 2

da art. 184 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Comitati consultivi degli utenti
1. La Regione favorisce presso le Aziende-Unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere l'azione delle organizzazioni di cui all'articolo 15 all'interno dei propri presidi mettendo loro a disposizione sedi adeguate ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine tra gli organi di gestione delle Aziende e le organizzazioni interessate vengono concordati specifici protocolli operativi.
2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge vengono costituiti presso i presidi ospedalieri, nonchè nelle più rilevanti strutture sanitarie non ospedaliere, Comitati consultivi misti per il controllo di qualità dal lato degli utenti. Tali Comitati devono prevedere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti, iscritte al Registro regionale del volontariato, la partecipazione di membri designati dall'Azienda ospedaliera e/o dalla Unità sanitaria locale, scelti fra il personale medico e infermieristico, nonchè l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa. I compiti dei comitati sono:
a) assicurare controlli di qualità dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
b) promuovere l'utilizzo di indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell'utenza;
c) sperimentare indicatori di qualità dei servizi dal lato dell'utenza definiti a livello aziendale, che tengano conto di specificità di interesse locale;
d) sperimentare modalità di raccolta e di analisi dei < segnali di disservizio > .
Art. 17

(sostituito da art. 10 L.R. L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Piano sanitario regionale
1. Il Piano sanitario regionale, di norma di durata triennale, in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e nel rispetto delle relative previsioni, prevede:
a) gli obiettivi di salute, nonchè gli indirizzi e i programmi necessari a soddisfare le esigenze di salute della popolazione regionale;
b) le aree prioritarie di intervento;
c) la definizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale e la individuazione di criteri di riparto efficaci e funzionali ad un'equa allocazione delle stesse;
d) le modalità di raccordo tra la programmazione regionale e la programmazione attuativa locale;
e) i progetti obiettivo e i progetti speciali;
f) le modalità di proposta e di approvazione da parte della Regione dei piani attuativi locali.
2. Il Piano sanitario è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza Regione - Autonomie locali, nel rispetto delle procedure di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 1 del decreto legislativo di riordino.
3. Le Università dell'Emilia-Romagna partecipano alla elaborazione del Piano sanitario regionale nelle forme e con le modalità di cui ai protocolli d'intesa stipulati tra Regione e Università.
4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui all'art. 25 della l.r 3/1999, una relazione sull'attuazione del Piano sanitario regionale.
Art. 18

(già sostituito comma 1 da art. 8 L.R. 12 aprile 1995 n.

33, poi sostituito da art. 182 L.R. 21 aprile 1999 n. 3;

sostituiti commi 5, 6, 7, 8 e 9 da art. 182 L.R. 21 aprile 1999 n.3)

Ambito territoriale della provincia di Bologna
1. Gli ambiti territoriali delle Aziende USL della provincia di Bologna sono determinati con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi all'atto della costituzione degli organi della Città metropolitana, ai sensi della L.8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, sentita la Conferenza sanitaria Regione-Area metropolitana di Bologna di cui al comma 5.
2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è disposto l'accorpamento delle Unità sanitarie locali nei seguenti ambiti territoriali:
a) ambito territoriale delle Unità sanitarie locali nn. 20, 21 e 22;
b) ambito territoriale delle Unità sanitarie locali nn. 24, 25 e 26, comprendente anche i Comuni di Pieve di Cento e Castello d'Argile;
c) ambito territoriale delle Unità sanitarie locali nn. 27, 28 e 29.
3. E' confermato l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale n. 23.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può disporre, sentita la Commissione consiliare competente, e su proposta della Provincia di Bologna, lo spostamento di singoli Comuni da un ambito territoriale all'altro tra quelli indicati al comma 2.
5. Fino alla costituzione degli organi della Città Metropolitana è istituita la Conferenza sanitaria Regione- Area metropolitana di Bologna.
6. La Conferenza è composta dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Bologna, o suo delegato, e dai Sindaci che presiedono le Conferenze dei Sindaci delle Aziende sanitarie della Provincia di Bologna, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo. Alla Conferenza partecipa l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato. La Conferenza è coadiuvata dal collegio dei Direttori generali delle Aziende sanitarie della provincia. Annualmente la Conferenza designa uno dei Direttori quale coordinatore del collegio dei Direttori generali il quale, in tale veste, partecipa di diritto ai lavori della Conferenza medesima. Opportune intese con l'Università e con gli Istituti Ortopedici Rizzoli disciplinano la partecipazione alla Conferenza del Rettore o suo delegato e di un rappresentante degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
7. Fino all'attribuzione alla Città metropolitana delle funzioni amministrative in materia di sanità, la Conferenza esercita le seguenti funzioni:
a) definizione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, del quadro di riferimento e delle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani sanitari relativi all'area metropolitana;
b) verifica di conformità alle linee di indirizzo, di cui alla lett. a), dei piani attuativi predisposti da ciascuna Azienda, prima di essere sottoposti alle rispettive Conferenze dei Sindaci;
c) concertazione con la Regione della ripartizione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana delle risorse finanziarie, comprese quelle destinate agli investimenti, nei limiti delle quote del fondo sanitario regionale complessivamente destinate all'area stessa: nel caso di mancato accordo, la Regione ripartisce le risorse tra le Aziende con gli stessi criteri applicati su scala regionale.
d) promozione e approvazione di protocolli di collaborazione tra le Aziende sanitarie dell'area metropolitana;
e) formulazione di parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università di Bologna attuativi dei protocolli d'intesa tra Regione e università;
f) definizione di indicatori di attività e di risultato degli interventi sanitari, ad eventuale integrazione di quelli definiti dalla Regione, anche ai fini della valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale distribuzione in rapporto alle specificità della dimensione metropolitana;
g) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei piani di investimento delle Aziende sanitarie della provincia, anche ai fini dell'utilizzo di risorse provenienti dall'alienazione di beni immobili per progetti di rilievo metropolitano;
h) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, del piano annuale delle azioni delle Aziende sanitarie della provincia, con particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di prenotazione e d'accesso alle prestazioni ed ai servizi.
8. La Conferenza viene dotata di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria competenza.
9. Fino alla data di costituzione degli organi della Città metropolitana, relativamente alle Aziende USL della Provincia di Bologna, le Conferenze dei Sindaci continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite ai sensi del comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.
Art. 19

(modificato comma 2 e aggiunto comma 3 da art. 184 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Ambito territoriale della provincia di Forlì-Cesena
1. Nella provincia di Forlì-Cesena sono confermati provvisoriamente gli ambiti territoriali dell'Unità sanitaria locale n. 38, comprendente anche i Comuni di Modigliana e di Tredozio, e della Unità sanitaria locale n. 39. 2. **Entro cinque anni** dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla determinazione definitiva degli ambiti territoriali della provincia di Forlì-Cesena, sentita la Provincia stessa e gli altri Enti territoriali interessati sulla base del definitivo assetto dell'organizzazione delle funzioni della Provincia.
3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unità sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze sanitarie territoriali svolgono congiuntamente, secondo modalità tra loro concordate, le funzioni indicate alle lettere a),c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 11.
Art. 20

(abrogati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 16 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Disposizioni in materia di organizzazione di personale
1. **abrogato
2. **abrogato
3. **abrogato
4. **abrogato
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposita direttiva per definire il numero dei componenti il Consiglio dei sanitari, la durata in carica del medesimo nonchè per disciplinarne le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento; relativamente alla presenza delle componenti universitarie nel Consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere di cui al precedente articolo 5, comma 1, da definire conformemente a quanto stabilito al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale acquisisce preventivamente il parere delle Università interessate. Entro i successivi trenta giorni i direttori generali indicono la elezione del Consiglio dei sanitari nelle rispettive Aziende.
6. Il parere del Consiglio dei sanitari nelle materie di cui al comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, s'intende favorevole ove non formulato entro quindici giorni dalla richiesta.
Disposizioni in materia economico-finanziaria e contabile
abrogato
Art. 22
Disposizioni in materia di gestione delle attività socio- assistenziali
1. Per assicurare la continuità delle attività socio- assistenziali le Aziende-Unità sanitarie locali applicano le norme di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 ed esercitano le funzioni precedentemente svolte negli ambiti territoriali delle preesistenti Unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, obbligatoriamente o per delega dei Comuni.
2. Il personale assegnato allo svolgimento di dette funzioni nelle preesistenti Unità sanitarie locali è provvisoriamente utilizzato dall'Azienda-Unità sanitaria locale.
3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.
Disposizioni in materia di programmazione
abrogato
Art. 24
Abrogazione di norme
1. La L.R. 29 agosto 1979, n. 28, e successive modificazioni, è abrogata.
2. Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 9 marzo 1990, n. 15 sono abrogati.
3. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 9 aprile 1990, n. 27 sono abrogati.
4. La L.R. 27 febbraio 1984, n. 7 è abrogata.
5. Il Titolo III e l'articolo 45 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 sono abrogati.
6. La L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 è abrogata, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 4.
7. I Titoli IV e V e il comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 22.
Art. 25
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella degli ambiti territoriali
Unità sanitaria locale di Piacenza comprendente tutti i comuni della provincia di Piacenza;
Unità sanitaria locale di Parma comprendente tutti i comuni della provincia di Parma;
Unità sanitaria locale di Reggio Emilia comprendente tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia;
Unità sanitaria locale di Modena comprendente tutti i comuni della provincia di Modena;
Unità sanitaria locale di Ferrara comprendente tutti i comuni della provincia di Ferrara;
Unità sanitaria locale di Ravenna comprendente tutti i comuni del a provincia di Ravenna;
Unità sanitaria locale di Rimini comprendenti tutti i comuni della provincia di Rimini.

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