LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
(sostituito da art. 10 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)
Piano sanitario regionale
1. Il Piano sanitario regionale, di norma di durata triennale, in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale e nel rispetto delle relative previsioni, prevede:
a) gli obiettivi di salute, nonché gli indirizzi e i programmi necessari a soddisfare le esigenze di salute della popolazione regionale;
b) le aree prioritarie di intervento;
c) la definizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale e la individuazione di criteri di riparto efficaci e funzionali ad un'equa allocazione delle stesse;
d) le modalità di raccordo tra la programmazione regionale e la programmazione attuativa locale;
e) i progetti obiettivo e i progetti speciali;
f) le modalità di proposta e di approvazione da parte della Regione dei piani attuativi locali.
2. Il Piano sanitario è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza Regione - Autonomie locali, nel rispetto delle procedure di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 1 del decreto legislativo di riordino.
3. Le Università dell'Emilia-Romagna partecipano alla elaborazione del Piano sanitario regionale nelle forme e con le modalità di cui ai protocolli d'intesa stipulati tra Regione e Università.
4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui all'art. 25 della l.r 3/1999, una relazione sull'attuazione del Piano sanitario regionale.
Note del Redattore:
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)