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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Art. 27
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 3 dalla lett. a) del comma 2 e dalla lett. a) del comma 3 dell' art. 6, dall'art. 7, dalla lett. b) del comma 2 e dai commi 4 e 5 dell'art. 8, dall'art. 9, dall'art. 10, dall' art. 16 e dal comma 4 dell'art. 25, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 4, dall' art. 5, dalle lettere b), c) e d) del comma 2 e dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 6, dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 8 e dagli artt. 12, 14, 15, 17 e 18, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 della LR n. 31 del 1977.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle deleghe, la Giunta regionale provvede, nell'ambito della quota, per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province, del Fondo regionale previsto dall'art. 1 della LR 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.

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