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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Capo II
Salvaguardia ambientale
Art. 4
Tutela ambientale
1. La Regione, in armonia con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, promuove il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) allo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale mirato alla individuazione ed applicazione delle soluzioni più adeguate;
b) allo studio per lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali in campo ambientale;
c) all'acquisizione ed installazione di attrezzature ed impianti sia per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda sia per lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a lire 30.000.000.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. c) del comma 2, la Regione concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, per un importo massimo pari a Lire 100.000.000.
Art. 5
Qualificazione degli insediamenti
1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal Piano territoriale regionale che definisce le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio, promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) al recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva, riattati per l'insediamento delle imprese artigiane;
b) alla ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese artigiane;
c) all'allestimento e potenziamento, negli insediamenti artigiani esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune alle imprese insediate.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, per un importo massino pari a Lire 100.000.000.

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