LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20
NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994
Capo IV
Internazionalizzazione ed integrazione delle imprese
Art. 8
Sviluppo delle relazioni commerciali
1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane incentivando l'accesso a servizi specializzati e predisponendo azioni di promozione.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di strumenti, tecnologie e strutture di commercializzazione delle produzioni e delle iniziative promozionali collegate e per l'organizzazione di attività di valorizzazione;
b) all'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, individuazione e verifica di opportunità, trasferimento di conoscenze, cooperazione internazionale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a lire 50.000.000.
4. Al fine di predisporre azioni di promozione economica, la Regione svolge attività mirate alla qualificazione, presentazione e commercializzazione delle produzioni artigiane, con particolare riguardo alle iniziative innovative e di immagine, coordinando e favorendo il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle stesse.
5. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 4 la Regione può collaborare con soggetti pubblici o privati che perseguano, anche per compiti istituzionali, la finalità di sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese, anche attraverso la stipulazione di convenzioni.
6. Le modalità per la predisposizione e la realizzazione delle azioni di cui al comma 4 sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 9
Promozione di accordi di collaborazione
1. La Regione promuove l'integrazione delle imprese artigiane attraverso il sostegno alla conclusione di accordi di collaborazione fra imprese, singole o associate.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di servizi di analisi d' impresa mirati alla individuazione di ambiti di sviluppo integrato;
b) all'acquisizione di servizi per la ricerca dei partners;
c) all'acquisizione di studi di fattibilità giuridico - tecnico - finanziaria rivolti alla realizzazione di accordi di collaborazione.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massino pari a lire 30.000.000.