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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Capo V
Progetti speciali
Art. 10
Progetti speciali
1. Nell'ambito delle previsioni del Programma regionale di sviluppo o di piani settoriali, al fine di assicurare la migliore gestione e finalizzazione degli interventi previsti della presente legge, possono essere adottati progetti speciali diretti a realizzare iniziative che si propongono di affrontare le esigenze di sviluppo delle imprese in particolari settori o in specifici ambiti territoriali.
2. Nell'esame dei progetti speciali verrà data priorità a quelli presentati a favore di settori investiti da processi di ristrutturazione e riconversione produttiva o di aree svantaggiate.
3. I progetti speciali sono approvati dalla Giunta regionale. Essi devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori, le risorse regionali previste per agevolarne l'attuazione ed i limite dell'intervento regionale.
4. I progetti speciali vengono finanziati nell'ambito delle risorse annualmente previste per gli investimenti di cui alla presente legge, con priorità rispetto agli stessi.
5. Per l'elaborazione dei progetti speciali, la Regione può avvalersi di enti o società con provata competenza ed esperienza in materia di sviluppo economico, organizzazione aziendale, marketing e formazione professionale.

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