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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Capo VI
Accesso al credito
Art. 11
Credito e servizi finanziari
1. La Regione promuove l'accesso delle imprese artigiane e delle loro forme consortili al credito a breve e medio termine ed a servizi finanziari innovativi rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. A tal fine la Regione interviene mediante:
a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di seguito denominata Artigiancassa, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modificazioni;
b) interventi sulle operazioni di locazione finanziaria;
c) interventi sul rischio di cambio dei finanziamenti in provvista estera;
d) interventi per la qualificazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi - fidi;
e) interventi per il pagamento degli interessi.
Art. 12
Conferimenti all'Artigiancassa
1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 art. 11 sono destinati al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, concessi dagli istituti ed aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modificazioni.
2. Il conferimento, in un' unica soluzione, è deliberato dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. All'Artigiancassa spetta il compito di vigilare, anche attraverso gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalità di cui al comma 1 dell' art. 10 della legge 949/ 52 Sito esterno.
5. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della legislazione vigente.
6. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto provvede a determinare, a norma dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, la misura del contributo in conto interessi ed in conto canoni per la gestione del fondo costituito presso l'Artigiancassa ai sensi della vigente normativa.
Art. 13
Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa
1. La Giunta regionale nomina il Presidente del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa.
2. Il Presidente dura in carica quanto la Giunta che lo ha nominato, può essere revocato e riconfermato per un periodo complessivo non superiore a dieci anni.
3. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa compete unicamente il trattamento di missione, previsto per i dirigenti della Amministrazione regionale se e in quanto dovuto.
Art. 14
Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria
1. La Regione concorre, con le modalità previste dalla presente legge, al pagamento dei canoni di locazione finanziaria di macchinari nuovi e tecnologie innovative.
2. Le operazioni di leasing ammesse a contributo regionale non possono avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
3. L'importo massino dell'investimento ammissibile al contributo è stabilito in Lire 300.000.000.
4. Il contributo regionale è determinato sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo e della durata del contratto.
5. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto provvede a determinare la misura del contributo in conto canone, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla presente legge.
6. Il contributo regionale è erogato in un' unica soluzione dopo la stipula del contratto, a valere per eguali quote sui canoni da versare da parte delle imprese nei limiti della misura massima del sedici per cento delle spese ammesse per le operazioni di locazione finanziaria della durata di sessanta mesi, del tredici per cento per le operazioni della durata di quarantotto mesi e del dieci per cento per le operazioni della durata di trentasei mesi.
7. I rapporti fra la Regione e le società di leasing sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce i requisiti che le società leasing devono possedere per essere ammesse alle convenzioni regionali.
Art. 15
Rischio di cambio sui finanziamenti in provvista estera
1. La Regione interviene sulla copertura parziale del rischio di cambio dei finanziamenti in provvista estera acquisiti dalle imprese artigiane e dalle loro forme consortili, dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi - fidi.
2. I finanziamenti devono essere finalizzati secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.
3. La misura massima del contributo regionale è stabilita nella copertura di due punti sulla differenza di provvista che si verifica dalla data di erogazione del finanziamento alla data di versamento delle singole rate di ammortamento del capitale.
4. Il contributo regionale viene calcolato ed erogato ad estinzione del finanziamento o delle singole rate.
5. L'intervento regionale si attua a condizione che il destinatario del finanziamento assuma a proprio rischio e carico i primi due punti sullo scarto di provvista indicato al comma 3.
6. Il limite massimo di operatività previsto per l' ammissibilità delle domande ai contributi di cui al presente articolo è fissato nell'importo dei finanziamenti autorizzati, nell'ambito del bilancio pluriennale, a copertura dell'intervento regionale.
7. I rapporti fra la Regione e gli istituti e le aziende di credito per l'attuazione dell'intervento previsto al presente articolo sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
Art. 16
Sviluppo dei servizi finanziari alle imprese
1. La Regione promuove lo sviluppo di servizi di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria forniti alle imprese associate dalle cooperative di garanzia aderenti ai consorzi regionali e dai consorzi - fidi, finalizzati a:
a) sviluppare nuovi servizi finanziari ed agevolarne l'accesso alle imprese associate;
b) diversificare l'utilizzo delle fonti finanziarie per migliorare la gestione delle imprese;
c) prestare assistenza per la gestione finanziaria delle imprese.
2. A tal fine la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento delle spese ammesse, e comunque per un importo massimo pari a Lire 30.000.000.
3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 17
Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi - fidi
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi - fidi che abbiano sede legale nel territorio regionale al fine di ampliare la capacità fidejussoria per le imprese associate.
2. Il contributo regionale è concesso alle cooperative di garanzia ed ai consorzi - fidi che rispondano ad una delle seguenti condizioni:
a) aumentino il capitale sociale di almeno il cinquanta per cento nel periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) aumentino il capitale sociale per fusione tra due o più cooperative artigiane di garanzia o consorzi - fidi artigiani.
3. L'importo del contributo regionale è stabilito nella misura massima del venti per cento dell'aumento di capitale sociale realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o a seguito della fusione.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti.
Art. 18
Contributi alle imprese per il pagamento degli interessi
1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti a breve ed a medio termine, contratti da imprese artigiane, singole o associate, assistite da fidejussione delle cooperative di garanzia o dei consorzi - fidi per specifici e documentati investimenti aziendali rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto, provvede a determinare la misura del contributo regionale in conto interessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla presente legge.
3. Il contributo regionale in conto interessi è stabilito nella misura massima del venti per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rati costanti.

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