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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - FINALITA'
Espandere area tit2 Titolo II - INTERVENTI
Espandere area tit3 Titolo III - STRUMENTI
Espandere area tit4 Titolo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane in attuazione dei principi della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, concernente " Legge quadro per l'artigianato" ed in conformità agli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.
2. La presente legge, nell'ambito degli obiettivi indicati al comma 1, disciplina gli interventi regionali finalizzati:
a) a qualificare le imprese artigiane e le loro forme consortili;
b) a salvaguardare l'ambiente;
c) a promuovere l'innovazione, la ricerca e la qualificazione degli imprenditori e degli addetti;
d) a sostenere l'internazionalizzazione e l'integrazione delle imprese;
e) ad agevolare l'accesso al credito;
f) ad incentivare la nascita di imprese di artigianato di qualità.
Art. 2
Destinatari
1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 433 Sito esterno.
Titolo II
INTERVENTI
Capo I
Qualificazione dell'impresa
Art. 3
Qualificazione dell'impresa
1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili sostenendo lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.
2. A tale scopo, la Regione interviene per:
a) la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all' acquisizione di servizi di analisi d' impresa ed alla redazione del piano di sviluppo globale dell'impresa;
b) l'attuazione dei progetti contenuti nel piano di sviluppo di cui alla lett. a), purchè rientranti fra quelli previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lett. a) la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massino pari a Lire 30.000.000.
Capo II
Salvaguardia ambientale
Art. 4
Tutela ambientale
1. La Regione, in armonia con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, promuove il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) allo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale mirato alla individuazione ed applicazione delle soluzioni più adeguate;
b) allo studio per lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali in campo ambientale;
c) all'acquisizione ed installazione di attrezzature ed impianti sia per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda sia per lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a lire 30.000.000.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. c) del comma 2, la Regione concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, per un importo massimo pari a Lire 100.000.000.
Art. 5
Qualificazione degli insediamenti
1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal Piano territoriale regionale che definisce le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio, promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) al recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva, riattati per l'insediamento delle imprese artigiane;
b) alla ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese artigiane;
c) all'allestimento e potenziamento, negli insediamenti artigiani esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune alle imprese insediate.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, per un importo massino pari a Lire 100.000.000.
Capo III
Innovazione, ricerca e qualificazione imprenditoriale
Art. 6
Innovazione e ricerca
1. La Regione promuove l'applicazione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative nel settore artigiano, in particolare:
a) l'introduzione di innovazione nelle imprese artigiane di produzione;
b) l'introduzione di innovazione delle imprese artigiane di servizio.
2. La Regione per la finalità di cui alla lett. a) del comma 1, interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione dei servizi rivolti all'innovazione nell' organizzazione aziendale ed all'evoluzione delle tecnologie;
b) all'acquisizione di servizi tecnico - commerciali per la valutazione preliminare e l'assistenza allo sviluppo dei progetti previsti alle lettere c) e d);
c) alla ricerca tecnologica ed alla acquisizione di tecnologie, rivolti al miglioramento dei prodotti ed alla produzione di nuovi prodotti ed allo sviluppo di prototipi;
d) all'acquisto dei brevetti ed alla relativa applicazione produttiva.
3. La Regione per la finalità di cui alla lett. b) del comma 1, interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di servizi rivolti all'innovazione nell' organizzazione aziendale;
b) all'acquisizione di attrezzature in grado di innovare la gamma dei servizi offerti all'utenza.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui alla lett. a) del comma 2 e lett. a) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili, e comunque per importo non superiore a Lire 30.000.000
5. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lettere b),c) e d) del comma 2 e lett. b) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massino pari a lire 100.000.000.
Art. 7
Qualificazione imprenditoriale, formazione professionale ed apprendistato
1. La Regione promuove la qualificazione degli imprenditori artigiani e la formazione professionale degli addetti a sostegno della competitività dell'impresa, con particolare riguardo agli aspetti innovativi della gestione e della commercializzazione.
2. A tale scopo, la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi in materia di:
a) tecniche gestionali, organizzative e commerciali;
b) introduzione ed applicazione dell'informatica nelle funzioni aziendali;
c) adeguamento al mercato comunitario ed internazionale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massino pari a Lire 30.000.000.
4. La Regione, in attuazione dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, promuove inoltre la formazione di imprenditori, collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento professionale quali strumenti a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione delle imprese.
5. A tale fine la Regione sostiene iniziative di:
a) formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e loro collaboratori;
b) formazione tecnico - professionale volta al conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti da leggi statali in attuazione dell'art. 2 della Legge 443/ 85 Sito esterno;
c) formazione teorica di giovani assunti dalle imprese artigiane con contratto di formazione - lavoro;
d) concorso alla formazione di giovani apprendisti assunti dalle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale, come previsto alla lett. c) del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno.
6. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'artigianato sono programmate dalla Regione, nell'ambito dei programmi di interesse comunitario a gestione regionale, nonchè dagli enti a ciò delegati dalla LR 24 luglio 1979, n. 19, concernente " Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni", secondo le modalità previste dalla legge stessa.
Capo IV
Internazionalizzazione ed integrazione delle imprese
Art. 8
Sviluppo delle relazioni commerciali
1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane incentivando l'accesso a servizi specializzati e predisponendo azioni di promozione.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di strumenti, tecnologie e strutture di commercializzazione delle produzioni e delle iniziative promozionali collegate e per l'organizzazione di attività di valorizzazione;
b) all'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, individuazione e verifica di opportunità, trasferimento di conoscenze, cooperazione internazionale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a lire 50.000.000.
4. Al fine di predisporre azioni di promozione economica, la Regione svolge attività mirate alla qualificazione, presentazione e commercializzazione delle produzioni artigiane, con particolare riguardo alle iniziative innovative e di immagine, coordinando e favorendo il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle stesse.
5. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 4 la Regione può collaborare con soggetti pubblici o privati che perseguano, anche per compiti istituzionali, la finalità di sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese, anche attraverso la stipulazione di convenzioni.
6. Le modalità per la predisposizione e la realizzazione delle azioni di cui al comma 4 sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 9
Promozione di accordi di collaborazione
1. La Regione promuove l'integrazione delle imprese artigiane attraverso il sostegno alla conclusione di accordi di collaborazione fra imprese, singole o associate.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di servizi di analisi d' impresa mirati alla individuazione di ambiti di sviluppo integrato;
b) all'acquisizione di servizi per la ricerca dei partners;
c) all'acquisizione di studi di fattibilità giuridico - tecnico - finanziaria rivolti alla realizzazione di accordi di collaborazione.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massino pari a lire 30.000.000.
Capo V
Progetti speciali
Art. 10
Progetti speciali
1. Nell'ambito delle previsioni del Programma regionale di sviluppo o di piani settoriali, al fine di assicurare la migliore gestione e finalizzazione degli interventi previsti della presente legge, possono essere adottati progetti speciali diretti a realizzare iniziative che si propongono di affrontare le esigenze di sviluppo delle imprese in particolari settori o in specifici ambiti territoriali.
2. Nell'esame dei progetti speciali verrà data priorità a quelli presentati a favore di settori investiti da processi di ristrutturazione e riconversione produttiva o di aree svantaggiate.
3. I progetti speciali sono approvati dalla Giunta regionale. Essi devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori, le risorse regionali previste per agevolarne l'attuazione ed i limite dell'intervento regionale.
4. I progetti speciali vengono finanziati nell'ambito delle risorse annualmente previste per gli investimenti di cui alla presente legge, con priorità rispetto agli stessi.
5. Per l'elaborazione dei progetti speciali, la Regione può avvalersi di enti o società con provata competenza ed esperienza in materia di sviluppo economico, organizzazione aziendale, marketing e formazione professionale.
Capo VI
Accesso al credito
Art. 11
Credito e servizi finanziari
1. La Regione promuove l'accesso delle imprese artigiane e delle loro forme consortili al credito a breve e medio termine ed a servizi finanziari innovativi rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. A tal fine la Regione interviene mediante:
a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di seguito denominata Artigiancassa, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modificazioni;
b) interventi sulle operazioni di locazione finanziaria;
c) interventi sul rischio di cambio dei finanziamenti in provvista estera;
d) interventi per la qualificazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi - fidi;
e) interventi per il pagamento degli interessi.
Art. 12
Conferimenti all'Artigiancassa
1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 art. 11 sono destinati al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, concessi dagli istituti ed aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modificazioni.
2. Il conferimento, in un' unica soluzione, è deliberato dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. All'Artigiancassa spetta il compito di vigilare, anche attraverso gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalità di cui al comma 1 dell' art. 10 della legge 949/ 52 Sito esterno.
5. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della legislazione vigente.
6. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto provvede a determinare, a norma dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, la misura del contributo in conto interessi ed in conto canoni per la gestione del fondo costituito presso l'Artigiancassa ai sensi della vigente normativa.
Art. 13
Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa
1. La Giunta regionale nomina il Presidente del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa.
2. Il Presidente dura in carica quanto la Giunta che lo ha nominato, può essere revocato e riconfermato per un periodo complessivo non superiore a dieci anni.
3. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa compete unicamente il trattamento di missione, previsto per i dirigenti della Amministrazione regionale se e in quanto dovuto.
Art. 14
Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria
1. La Regione concorre, con le modalità previste dalla presente legge, al pagamento dei canoni di locazione finanziaria di macchinari nuovi e tecnologie innovative.
2. Le operazioni di leasing ammesse a contributo regionale non possono avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
3. L'importo massino dell'investimento ammissibile al contributo è stabilito in Lire 300.000.000.
4. Il contributo regionale è determinato sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo e della durata del contratto.
5. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto provvede a determinare la misura del contributo in conto canone, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla presente legge.
6. Il contributo regionale è erogato in un' unica soluzione dopo la stipula del contratto, a valere per eguali quote sui canoni da versare da parte delle imprese nei limiti della misura massima del sedici per cento delle spese ammesse per le operazioni di locazione finanziaria della durata di sessanta mesi, del tredici per cento per le operazioni della durata di quarantotto mesi e del dieci per cento per le operazioni della durata di trentasei mesi.
7. I rapporti fra la Regione e le società di leasing sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce i requisiti che le società leasing devono possedere per essere ammesse alle convenzioni regionali.
Art. 15
Rischio di cambio sui finanziamenti in provvista estera
1. La Regione interviene sulla copertura parziale del rischio di cambio dei finanziamenti in provvista estera acquisiti dalle imprese artigiane e dalle loro forme consortili, dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi - fidi.
2. I finanziamenti devono essere finalizzati secondo le direttive stabilite dalla Giunta regionale.
3. La misura massima del contributo regionale è stabilita nella copertura di due punti sulla differenza di provvista che si verifica dalla data di erogazione del finanziamento alla data di versamento delle singole rate di ammortamento del capitale.
4. Il contributo regionale viene calcolato ed erogato ad estinzione del finanziamento o delle singole rate.
5. L'intervento regionale si attua a condizione che il destinatario del finanziamento assuma a proprio rischio e carico i primi due punti sullo scarto di provvista indicato al comma 3.
6. Il limite massimo di operatività previsto per l' ammissibilità delle domande ai contributi di cui al presente articolo è fissato nell'importo dei finanziamenti autorizzati, nell'ambito del bilancio pluriennale, a copertura dell'intervento regionale.
7. I rapporti fra la Regione e gli istituti e le aziende di credito per l'attuazione dell'intervento previsto al presente articolo sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
Art. 16
Sviluppo dei servizi finanziari alle imprese
1. La Regione promuove lo sviluppo di servizi di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria forniti alle imprese associate dalle cooperative di garanzia aderenti ai consorzi regionali e dai consorzi - fidi, finalizzati a:
a) sviluppare nuovi servizi finanziari ed agevolarne l'accesso alle imprese associate;
b) diversificare l'utilizzo delle fonti finanziarie per migliorare la gestione delle imprese;
c) prestare assistenza per la gestione finanziaria delle imprese.
2. A tal fine la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento delle spese ammesse, e comunque per un importo massimo pari a Lire 30.000.000.
3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 17
Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi - fidi
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi - fidi che abbiano sede legale nel territorio regionale al fine di ampliare la capacità fidejussoria per le imprese associate.
2. Il contributo regionale è concesso alle cooperative di garanzia ed ai consorzi - fidi che rispondano ad una delle seguenti condizioni:
a) aumentino il capitale sociale di almeno il cinquanta per cento nel periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) aumentino il capitale sociale per fusione tra due o più cooperative artigiane di garanzia o consorzi - fidi artigiani.
3. L'importo del contributo regionale è stabilito nella misura massima del venti per cento dell'aumento di capitale sociale realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o a seguito della fusione.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti.
Art. 18
Contributi alle imprese per il pagamento degli interessi
1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti a breve ed a medio termine, contratti da imprese artigiane, singole o associate, assistite da fidejussione delle cooperative di garanzia o dei consorzi - fidi per specifici e documentati investimenti aziendali rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto, provvede a determinare la misura del contributo regionale in conto interessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla presente legge.
3. Il contributo regionale in conto interessi è stabilito nella misura massima del venti per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rati costanti.
Titolo III
STRUMENTI
Capo I
Concessione dei contributi
Art. 19
Criteri e priorità dei contributi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i criteri e le priorità per l'applicazione della presente legge, nonchè la ripartizione delle risorse.
2. Le domande di contributo relative ai progetti previsti dagli articoli 16 e 17 della presente legge sono presentate al Servizio regionale competente secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione, gli atti di competenza della Giunta regionale sono adottati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
Concessione dei contributi
1. Per i progetti di cui agli articoli 4 e 5 la misura del contributo regionale in conto interessi è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con i soggetti previsti dalla presente legge apposite convenzioni per regolare i rapporti derivanti dall'applicazione della legge stessa.
Art. 21
Accertamento dei requisiti, cumulo e revoca dei contributi
1. I soggetti cui compete l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti ad accertare in via preventiva che i beneficiari siano in possesso dei requisiti di legge. Gli stessi soggetti sono tenuti ad accertare altresì la conformità della destinazione dei contributi assegnati alle finalità previste dalla presente legge.
2. I contributi regionali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati qualora, da accertamenti effettuati dalle competenti autorità, emerga il mancato rispetto delle condizioni minime stabilite dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti di lavoro di categoria provinciali e di zona o dagli accordi aziendali siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per la revoca di cui al presente comma, ci si riferisce alle violazioni degli accordi intervenute nel periodo compreso fra la presentazione della domanda di contributo e la conclusione dell'iniziativa ammessa a beneficio.
3. I contributi sono altresì revocati, salvo i casi di forza maggiore, qualora i destinatari non realizzino i progetti per i quali sono stati concessi o li realizzino in modo difforme da quanto stabilito nell'atto di concessione del contributo. In questo ultimo caso può essere disposta la revoca parziale.
4. La revoca dei contributi comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo. La revoca parziale comporta la restituzione di quanto revocato con gli interessi legali calcolati dal momento della relativa comunicazione all'interessato.
5. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme, comunitarie, nazionali o regionali, o da altri enti, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.
Art. 22
Verifica dei risultati
1. Gli enti delegati di cui al Capo secondo del Titolo terzo sono tenuti a presentare alla Giunta regionale il rendiconto della spesa sostenuta nella gestione delle funzioni assegnate, secondo le modalità previste al comma 2 dell' art. 36 della LR 4 giugno 1988, n. 24, accompagnato da una relazione analitica che evidenzia gli obiettivi previsti e conseguiti, le problematiche emerse nella gestione e nella realizzazione degli interventi ed eventuali proposte in merito.
2. In merito ai progetti di cui agli articoli 10, 16 e 17 della presente legge, la Giunta regionale predispone e presenta annualmente alla competente Commissione consiliare il rendiconto dell'attività gestionale, accompagnato da una relazione analitica che evidenzia gli obiettivi previsti e conseguiti, le problematiche emerse nella gestione e nella realizzazione degli interventi, i risultati conseguiti.
Capo II
Deleghe agli Enti locali
Art. 23
Attività delegate
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24 la gestione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 e 18 è delegata alle Province, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Per le materie di cui al precedente art. 8 le Province si avvalgono, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le Province sono tenute a stabilire con i Comuni del proprio territorio un rapporto costante di informazione e coordinamento in merito alla programmazione ed alla gestione degli interventi.
Art. 24
Modalità di esercizio delle deleghe
1. Le Province, sulla base dei provvedimenti di cui all' art. 19, aggiornano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano provinciale per l'artigianato, previsto all'art. 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24, quale strumento di programmazione e coordinamento di tutte le iniziative da realizzare ai sensi della presente legge sul territorio di competenza, e lo presentano alla Regione.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, verifica annualmente la conformità dei Piani provinciali per l'artigianato ai provvedimenti di cui all'art. 19 e dispone il trasferimento delle risorse alle Province.
3. Le Province a seguito di tale approvazione predispongono il programma degli interventi, elencando i progetti ammessi a contributo, e provvedono alla concessione ed alla liquidazione dei contributi, nonchè al controllo sulla destinazione dei medesimi.
Capo III
Osservatorio regionale dell'artigianato
Art. 25
Osservatorio regionale dell'artigianato
1. E' istituito presso il Servizio regionale competente in materia di artigianato della Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'artigianato. L'Osservatorio svolge attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'artigianato, nel constesto del quadro economico regionale e nazionale. L'Osservatorio si avvale del supporto di un Comitato tecnico - scientifico la cui composizione è determinata con atto della Giunta regionale.
2. L'attività dell'Osservatorio concorre:
a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;
b) alla valutazione della efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;
d) alla realizzazione del sistema informativo e dell'Osservatorio nazionale dell'artigianato.
3. Per il raggiungimento di tali finalità l'Osservatorio:
a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili, attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) realizza indagini, ricerche, studi e pubblicazioni, anche a carattere monografico, su temi di particolare rilevanza per il settore.
4. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti ed istituzioni che abbiano competenza in materia di artigianato, in particolare con l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia - Romagna, con le associazioni di categoria e con società ed istituti di ricerca; potrà inoltre avvalersi dei supporti e delle consulenze necessarie per lo svolgimento dei compiti indicati.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 26
Disposizioni transitorie e finali
1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dalle leggi regionali indicate al comma 2, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni delle leggi medesime. Si intendono in corso le procedure qualora sia stata presentata domanda nei termini previsti per la concessione del contributo.
2. Salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) LR 2 aprile 1973, n. 19, concernente " Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine";
b) LR 2 aprile 1982, n. 14, concernente " Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria";
c) LR 9 aprile 1985, n. 13, concernente " Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane";
d) LR 27 gennaio 1986, n. 4, concernente " Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato";
e) LR 16 maggio 1986, n. 12, concernente " Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane";
f) LR 16 maggio 1986, n. 13, concernente " Interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura";
g) LR 16 maggio 1986, n. 14, concernente " Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti delle imprese artigiane";
h) LR 3 gennaio 1987, n. 1, concernente " Interventi per la qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani";
i) LR 5 settembre 1989, n. 32 concernente " Interventi per lo sviluppo degli investimenti artigiani".
Art. 27
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 3 dalla lett. a) del comma 2 e dalla lett. a) del comma 3 dell' art. 6, dall'art. 7, dalla lett. b) del comma 2 e dai commi 4 e 5 dell'art. 8, dall'art. 9, dall'art. 10, dall' art. 16 e dal comma 4 dell'art. 25, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 4, dall' art. 5, dalle lettere b), c) e d) del comma 2 e dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 6, dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 8 e dagli artt. 12, 14, 15, 17 e 18, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 della LR n. 31 del 1977.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle deleghe, la Giunta regionale provvede, nell'ambito della quota, per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province, del Fondo regionale previsto dall'art. 1 della LR 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.
Art. 28
Esame CEE
1. I benefici della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione CEE del regime di aiuti in essa previsti.
2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna Bologna, 16 maggio 1994

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