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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

Destinatari
1. Agli interventi previsti dalla presente legge possono accedere le imprese artigiane, singole o associate, che rispondano ai requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ad esclusione di quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c bis) cui possono accedere solo Enti locali territoriali

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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