LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24
DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
Responsabilità
1. Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa.
2. I responsabili dei servizi e dei procedimenti rispondono, se del caso, anche in sede disciplinare della violazione degli obblighi previsti dal presente Capo.