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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Titolo I
NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
Capo I
Competenza e requisiti
Art. 1
Competenza in materia di nomine
1. Ai sensi degli articoli 7 e 47 dello Statuto in ordine alle nomine, designazioni o proposte - di seguito nel presente Titolo indicate come nomine - spetta al Consiglio regionale:
a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari;
b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;
c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:
1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;
2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegni l'attuazione dell'indirizzo politico - amministrativo della Regione;
d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti i Presidenti degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.
2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti.
Art. 2
Casi particolari di competenza della Giunta
1. È consentito alla Giunta effettuare nomine di rappresentanti della Regione previste dagli atti costitutivi di enti, associazioni, fondazioni od organismi di altro genere, anche di natura privata, alle seguenti condizioni:
a) che le finalità dell'organismo siano coerenti con i principi fondamentali dello Statuto regionale;
b) che prima dell'adozione dell'atto costitutivo che prevede la partecipazione della Regione la Giunta regionale abbia espresso il consenso alla partecipazione stessa;
c) che gli atti costitutivi non individuino l'organo della Regione competente ad effettuare la nomina.
2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga astenersene per motivi di opportunità.
Art. 3
Requisiti per le nomine
1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione, associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi, debbono possedere la onorabilità necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.
2. I requisiti di onorabilità non sussistono per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano esercitato, anche come dipendenti, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore privato o pubblico.
Art. 4
Incompatibilità
1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità che siano prescritte per le funzioni da ricoprire.
2. In ogni caso sussiste incompatibilità con le funzioni di:
a) membro del parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000 abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3, ovvero dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;
d) avvocato o procuratore presso la Avvocatura dello Stato;
e) membro delle Forze armate di Polizia, in servizio.
Capo II
Procedimento di nomina
Art. 5

(prima abrogati commi 1 e 2 da art. 46 L.R. 24 marzo 2004 n. 6, poi sostituito comma 3 da art. 19 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

Ambito di applicazione
1. abrogato
2. abrogato
3. Le nomine di cui al presente capo non possono essere cumulate; non si possono conferire più di due mandati consecutivi per ricoprire una carica nello stesso organo, ovvero nella stessa tipologia di organo, del medesimo ente; la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Non rilevano i mandati esercitati per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico, salvo che la cessazione sia avvenuta a causa di dimissioni volontarie. Il presente comma non si applica ai casi in cui le nomine siano direttamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto.
Inizio del procedimento
abrogato
Presentazione delle candidature e deliberazione
abrogato
Art. 8
Adempimenti successivi alla nomina
1. Il nominato provvede entro venti giorni:
a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;
b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione.
c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della dichiarazione patrimoniale.
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 1 viene integrata con riferimento alle appartenenze poste in essere successivamente. La dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere aggiornata annualmente, per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi.
3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.
Albo delle nomine
abrogato.
Art. 10
Deleghe
1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.
2. Decorsi inutilmente i termini per la nomina, provvede direttamente la Regione.
Art. 11
Attività dei nominati
1. Ciascun nominato, quando ne sia richiesto, è tenuto ad inviare all'organo che lo ha nominato una relazione sull'attività svolta.
2. Quando la nomina sia stata effettuata dal Consiglio regionale la relazione di cui al comma 1 viene richiesta dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
3. La Giunta o il suo componente competente alla nomina hanno facoltà di comunicare al nominato, in ogni tempo, le linee programmatiche ispiratrici dell'azione di governo della Regione nello specifico settore in cui il nominato opera.
Art. 12
Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca
1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.
2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti di onorabilità, o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.
3. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.
4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell'organo stesso.
5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.
Art. 13
Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 17 marzo 1980, n. 18.

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