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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art. 23
Durata e funzionamento dei Collegi
1. I Collegi durano in carica quattro anni.
2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Egli presiede al loro svolgimento, assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.
3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.
4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti di indirizzo a carattere generale.
5. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso oggetto il Collegio può deliberare validamente purché siano presenti almeno 1/ 4 dei componenti (con arrotondamento all'unità superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto del Presidente la parità dei voti equivale al rigetto della proposta.
7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che, per loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza di tutti i loro componenti.

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