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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 1994, n. 24

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Art. 5

(prima abrogati commi 1 e 2 da art. 46 L.R. 24 marzo 2004 n. 6, poi sostituito comma 3 da art. 19 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)

Ambito di applicazione
1. abrogato
2. abrogato
3. Le nomine di cui al presente capo non possono essere cumulate; non si possono conferire più di due mandati consecutivi per ricoprire una carica nello stesso organo, ovvero nella stessa tipologia di organo, del medesimo ente; la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Non rilevano i mandati esercitati per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico, salvo che la cessazione sia avvenuta a causa di dimissioni volontarie. Il presente comma non si applica ai casi in cui le nomine siano direttamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto.

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