Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio - culturale e ambientale di vaste aree del proprio territorio, promuove lo sviluppo dell' agriturismo e del turismo rurale, integrandoli con l'offerta turistica regionale. Per queste finalità definisce:
a) le norme per l'esercizio e la promozione dell'attività agrituristica, sulla base della Legge 5 dicembre 1985, n. 730 Sito esterno, concernente la disciplina dell'agriturismo;
b) le norme per l'esercizio e la promozione di una nuova forma di turismo, denominata " turismo rurale".
2 In particolare, la presente legge è finalizzata a favorire:
a) la permanenza dei produttori agricoli attraverso l'integrazione del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone svantaggiate o in prossimità delle aree protette e di territori caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storico - culturali;
b) la creazione ed il consolidamento di nuove forme di ricettività e di servizi turistici;
c) la salvaguardia dell'ambiente, favorendo le tecniche di produzione agricole a basso impatto ambientale;
d) la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia tradizionale emiliano - romagnola;
e) la conservazione per la tutela del paesaggio agricolo e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico - culturali, sviluppando a tale fine iniziative di formazione e di promozione;
f) il recupero del patrimonio edilizio agricolo e la valorizzazione delle tradizioni culturali nel mondo rurale;
g) la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione programmata dei beni ambientali naturali.
3. La Regione Emilia - Romagna intende inoltre favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistico - ricettive rurali, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 mediante:
a) l'istituzione di marchi di qualità per l'agriturismo e il turismo rurale;
b) la definizione di politiche di sostegno economico a favore degli operatori dell'agriturismo e del turismo rurale;
c) la definizione di programmi di promozione integrata dell'agriturismo e del turismo rurale.

Espandi Indice