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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 14
Autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all'art. 5 che intendono svolgere attività agrituristiche devono presentare al Comune, nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione, contenente:
a) la descrizione delle attività elencate nell'attestato di iscrizione all'esercizio dell'agriturismo;
b) l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico;
c) l'indicazione delle capacità ricettive e dei periodi previsti per le attività stagionali;
d) la determinazione delle tariffe massime per l'ospitalità che si intendono adottare per l'anno in corso, eventualmente rapportate per diversi periodi di attività;
e) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno, comprovante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) attestato di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12;
b) copia del libretto sanitario rilasciato ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche per le quali sia richiesto l'accertamento sanitario;
c) parere dell'autorità sanitaria relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;
d) copia della concessione edilizia, nel caso che gli interventi previsti debbano essere preliminari all'inizio dell'attività; in tal caso il parere di cui alla lettera c) non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di usabilità che verrà rilasciata successivamente e che dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'effettivo inizio dell'attività.
3. La domanda è presentata al Comune che accerta, applicando l'art. 688 del codice di procedura penale e l'art. 10 della Legge n. 15 del 1968 Sito esterno, il possesso da parte dei richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, ed all'art. 5 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 Sito esterno.
4. Il Comune decide sulle domande di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che il Comune abbia concesso l'autorizzazione o notificato richieste di chiarimento, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione concessa.
5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato entro cinque giorni dall'adozione agli interessati. Ove la domanda debba intendersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 4, gli interessati possono chiedere al Sindaco, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte dell'AMministrazione comunale di cui al comma 3.
6. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo. Al provvedimento di autorizzazione si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno. Non si applicano le disposizioni di cui alla Legge 16 giugno 1939, n. 1111 Sito esterno.

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