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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 15
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è sospesa dal COmune, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di accertate violazioni agli obblighi di cui all'art. 16.
2. L'autorizzazione è revocata dal Comune, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato al Comune il ritardo e la sospensione indicando motivi obiettivamente verificabili;
b) sia stato cancellato, con procedure previste dall'art. 13, dall'elenco di cui all'art. 12;
c) abbia perduto i requisiti previsti al comma 3 dell'art. 14;
d) abbia subito nel corso dell'anno tre provvedimento di sospensione.
3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune deve deliberare in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

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