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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 16
Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale, o il documento equipollente, di cui all'art. 14;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
c) trasmettere al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolare a seconda della suddivisione in periodi in cui viene svolta l'attività agrituristica; in caso di mancata trasmissione, si intendono confermate le tariffe previste per l'anno precedente; in ogni caso le tariffe possono essere variate nel corso dell'anno, ma le variazioni hanno corso solo dopo due mesi dalla loro comunicazione al Comune;
d) rispettare le tariffe massime comunicate al COmune;
c) osservare le disposizioni di cui all'art. 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773;
f) affiggere il simbolo e la denominazione regionale dell' agriturismo di cui all'art. 8.

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