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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 17
Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali
1. La Regione, a fine di coordinare gli interventi in materia di agriturismo ed uniformare i criteri di valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge approva il Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

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