Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 18
Contributi finanziari
1. A favore degli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo è prevista la concessione di un contributo finanziario per i seguenti interventi:
a) restauro, adattamento e allestimento di fabbricati agricoli per attività agrituristiche e delle aree di pertinenza;
b) costruzione di piazzole e relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio;
c) recupero ed allestimento di locali per la degustazione e la vendita di prodotti aziendali;
d) restauro e ricostituzione di strutture tipiche del paesaggio e dell'agricoltura tradizionale, quali siepi, boschi domestici, filari alberati, maceri ecc.;
e) allestimento di servizi ed attrezzature ricreative per il tempo libero;
f) manutenzione straordinaria di infrastrutture viarie esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è previsto un contributo in conto capitale nei seguenti limiti massimi:
a) contributo fino al quarantacinque per cento della spesa ammessa nelle zone comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 7;
b) costruito fino al venti per cento della spesa ammessa nelle restanti zone.
3. Le domande di contributi devono essere corredate di un piano di sviluppo aziendale indicante;
a) la tipologia degli interventi previsti;
b) il piano finanziario;
c) la convenienza economica;
d) i tempi di realizzazione degli interventi.
4. Sono considerati prioritari, nell'ambito delle singole zone di prevalente interesse agrituristico, a parità di valutazione qualitativa dei servizi offerti, i progetti presentati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale che risiedano in azienda, che utilizzino manodopera giovanile e che adottino tecniche di agricoltura biologica o a basso impatto ambientale.
5. In alternativa ai contributi in conto capitale può essere accordato un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, della durata massima di venti anni, pari alla differenza fra le rate di ammortamento calcolate ai tassi agevolati determinati secondo le modalità di cui all' art. 43 della LR 20 aprile 1979, n. 10.

Espandi Indice