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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 19
Vincolo di destinazione e revoca dei contributi
1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 18 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature per un periodo di dieci anni, a partire dalla data di concessione dei contributi.
2. SI procede alla revoca del contributo ed al recupero delle somme erogate quanto:
a) l'iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione senza giustificato motivo;
b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per altri fini prima che sia trascorso il periodo di dieci anni previsto al comma 1;
c) il fabbricato oggetto del contributo o parte di esso è stato alienato.

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