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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 21
Zone di prevalente interesse per il turismo rurale
1. SOno considerate zone di prevalente interesse per il turismo rurale:
a) le aree montane, così come individuate dalla LR 5 gennaio 1993, n. 1;
b) le aree interne ai parchi e alle riserve, istituiti con leggi regionali e nazionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, e dalla LR 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata dalla LR 12 novembre 1992, n. 40.

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