Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 22
Tipologia dei servizi
1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte, nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, con le seguenti tipologie di esercizi, da soggetti già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle competenti autorità:
a) esercizi alberghieri, di cui alla LR 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni;
b) esercizi extralberghieri, di cui alla LR 25 agosto 1988, n. 34;
c) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, individuati all'art. 5, lettera a) della Legge 25 agosto 1991, n. 287 Sito esterno;
d) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta per il tempo libero.

Espandi Indice