LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994
Art. 23
Operatori del turismo rurale
1. SOno ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singolo o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, autorizzati all'esercizio dell' attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA (Camere di commercio industria artigianato e agricoltura);
b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.