Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 25
Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione
1. Le Province effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro trenta giorni dalla data di comunicazione.
3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dell'elenco regionale e la revoca dei contributi eventualmente concessi ai sensi dell'art. 29.
4. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare alla Provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.

Espandi Indice