LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994
Art. 26
Competenze dei Comuni
1. Restano in vigore tutte le competenze affidate ai Comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di esercizi alberghieri, extralberghieri e di pubblici esercizi.