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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 27
Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzato allo svolgimento dell'attività di turismo rurale hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;
d) affiggere il simbolo regionale di cui all'art. 28.

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