LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994
Art. 31
Programmi provinciali integrati per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale
1. Le Province, d' intesa con le Comunità Montane, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 30, definiscono i Programmi provinciali integrati dell'agriturismo e del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali di cui alla LR 11 gennaio 1993, n. 3, e alla LR 9 agosto 1993, n. 28.