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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 34
Formazione professionale
1. La Regione promuove corsi di formazione sul lavoro per tecnici e personale degli enti delegati e delle organizzazioni professionali di categoria agricole e turistiche, preposti all'espletamento di funzioni in materia di agriturismo e di turismo rurale.
2. Le iniziative di formazione degli operatori agrituristici e del turismo rurale sono coordinate dalle Province e gestite dagli enti o dagli organismi di formazione professionale operanti a livello provinciale e regionale, nonchè dai centri pubblici di formazione professionale o dalle Comunità Montane, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche operanti nella regione, con le organizzazioni professionali agricole e del settore ricettivo, cooperative e sindacali.

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