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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 35
Obblighi fiscali e tributari
1. L'attività agrituristica è soggetta al pagamento delle tasse dovute per il rilascio dell'autorizzazione igienico - sanitaria sulla base degli importi stabiliti al numero d' ordine 7, categoria e), del punto 1) e per la categoria e) del punto 2) del DLgs 22 giugno 1991, n. 230 Sito esterno, modificato dal DLgs 23 gennaio 1992, n. 31 Sito esterno e successive modificazioni.
2. L'attività di turismo rurale è soggetta al pagamento delle tasse dovute e prescritte dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di esercizi pubblici.

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