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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 37
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per i contributi previsti dall'art. 18, mediante l'istituzione nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale di apposito capitolo che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione del medesimo, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per i contributi previsti all'art. 29, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla LR 11 gennaio 1993, n. 3, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale;
c) per i contributi relativi ad interventi di promozione dell'agriturismo e del turismo rurale, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla LR a agosto 1993, n. 28, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale.

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