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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 4
Norme per la rivitalizzazione delle zone montane
1. Nelle zone montane, così come individuate dalla Direttiva CEE 268/ 75 e dalla LR 5 gennaio 1993, n. 1 concernente il riordino delle Comunità Montane, l'attività agricola di cui all'art. 3 è determinata sulla base del tempo di lavoro annuo necessario sia per le attività agroforestali che per quelle finalizzate alla conservazione degli spazi agricoli ed alla tutela dell'ambiente.
2. Il tempo di lavoro annuo impiegato per l'allevamento del bestiame, per la silvicoltura e per la salvaguardia dell' ambiente è calcolato in analogia ai metodi adottati nelle aziende agricole di pianura, moltiplicando il numero di giornate lavorative per un coefficiente compensantivo fino a un massimo di 3, in rapporto al disagio operativo e socio - economico degli addetti.

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