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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 7
Zone di prevalente interesse agrituristico
1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico le seguenti zone:
a) aree svantaggiate, così come individuate dalla Direttiva CEE 268/ 75;
b) aree montane di cui alla LR 5 gennaio 1993, n. 1;
c) aree interne ai parchi e alle riserve istituiti con leggi nazionali e regionali ed aree contigue, individuate, ai sensi dell'art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno e dalla LR 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata dalla LR 12 novembre 1992, n. 40;
d) zone di cui agli articoli 17, 19, 21 e 23 del Piano territoriale paesistico regionale.

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