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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 8
SImbolo e denominazione regionale dell'agriturismo
1. Le associazioni regionali agrituristiche, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concordano e presentano alla Regione un unico simbolo che individua, su tutto il territorio, le aziende agrituristiche. Il simbolo e la denominazione devono essere affissi tramite targa all' ingresso delle aziende agrituristiche e riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico. Ogni altro simbolo è abolito.
2. L'utilizzo del simbolo e della denominazione nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservato esclusivamente a coloro ai quali sia stata rilasciata l' autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica in base all'art. 14.

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