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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Art. 9
Immobili destinati all'agriturismo
1. Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati rurali esistenti sul fondo ovvero, se il fondo ne è privo, gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati in frazioni dello stesso comune del fondo o di comuni limitrofi, purchè si tratti di strutture strettamente connesse all'attività agricola.
2. I comuni definiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sulla base di un censimento, di cui all' art. 40 della LR 7 dicembre 1978, n. 46, e successive modifiche, concernente la tutela e uso del territorio.
3. L'esercizio delle attività agrituristiche non può essere utilizzato per superare gli indici fissati dalle norme agricole dei PRG (Piani regolatori generali).
4. Le attività ricreative, culturali e sportive sono ammesse nelle strutture esistenti in azienda o negli ambiti territoriali delle aziende associate.
5. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce comunque distrazioni o variazioni della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che restano censiti nel catasto rurale.
6. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Nella valutazione di tali requisiti e dei relativi indici possono essere ammesse deroghe in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, ai sensi dell'art. 33.

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