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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - abrogazione della LR 11 marzo 1987, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 del 30 giugno 1994

Titolo III
Disposizioni generali
Art. 30
Competenze della Regione
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) elaborazione coordinata dei seguenti programmi:
1) programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali di cui all'art. 17;
2) progetto speciale turismo rurale;
b) istituzione dei marchi regionali di qualità di cui all' art. 32.
2. I programmi dovranno definire:
a) direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale;
b) criteri e modalità per la concessione dei contributi;
c) tipologia dei progetti ammissibili a contributo;
d) criteri per l'elaborazione di programmi di studio; realizzazione e promozione di itinerari di agriturismo e del turismo rurale;
e) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di promozione coordinate;
f) disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale.
3. I programmi di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere coordinati con il Piano di promozione turistica di cui all'art. 3 della LR 9 agosto 1993, n. 28, e con il " Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici" di cui all'art. 3 della LR 11 gennaio 1993, n. 3.
4. I programmi regionali di cui al comma 1 sono adottati previa consultazione delle organizzazioni professionali e cooperative dei settori agricolo e turistico.
Art. 31
Programmi provinciali integrati per lo sviluppo dell'agriturismo e del turismo rurale
1. Le Province, d' intesa con le Comunità Montane, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 30, definiscono i Programmi provinciali integrati dell'agriturismo e del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali di cui alla LR 11 gennaio 1993, n. 3, e alla LR 9 agosto 1993, n. 28.
Art. 32
Istituzione dei marchi di qualità per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale
1. La Regione istituisce marchi di qualità con profilo uniforme per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale.
2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'assegnazione dei marchi di qualità, comprendenti i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende e degli esercizi e le procedure per l'attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca dei marchi stessi.
Art. 33
Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale
1. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici; per il restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali l'utilizzo dei locali a fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di aereazione previsti dalle normative vigenti.
Art. 34
Formazione professionale
1. La Regione promuove corsi di formazione sul lavoro per tecnici e personale degli enti delegati e delle organizzazioni professionali di categoria agricole e turistiche, preposti all'espletamento di funzioni in materia di agriturismo e di turismo rurale.
2. Le iniziative di formazione degli operatori agrituristici e del turismo rurale sono coordinate dalle Province e gestite dagli enti o dagli organismi di formazione professionale operanti a livello provinciale e regionale, nonchè dai centri pubblici di formazione professionale o dalle Comunità Montane, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche operanti nella regione, con le organizzazioni professionali agricole e del settore ricettivo, cooperative e sindacali.
Art. 35
Obblighi fiscali e tributari
1. L'attività agrituristica è soggetta al pagamento delle tasse dovute per il rilascio dell'autorizzazione igienico - sanitaria sulla base degli importi stabiliti al numero d' ordine 7, categoria e), del punto 1) e per la categoria e) del punto 2) del DLgs 22 giugno 1991, n. 230 Sito esterno, modificato dal DLgs 23 gennaio 1992, n. 31 Sito esterno e successive modificazioni.
2. L'attività di turismo rurale è soggetta al pagamento delle tasse dovute e prescritte dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di esercizi pubblici.
Art. 36
Norme transitorie e finali
1. La LR 11 marzo 1987, n. 8, concernente " Interventi a favore dell'agriturismo", è abrogata.
2. Gli operatori agrituristici iscritti all'Albo regionale, ai sensi della LR n. 8 del 1987, e provvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'art. 12 e sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi per operatore agrituristico di cui all'art. 5.
Art. 37
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per i contributi previsti dall'art. 18, mediante l'istituzione nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale di apposito capitolo che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione del medesimo, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per i contributi previsti all'art. 29, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla LR 11 gennaio 1993, n. 3, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale;
c) per i contributi relativi ad interventi di promozione dell'agriturismo e del turismo rurale, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla LR a agosto 1993, n. 28, e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale.

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