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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 20
Definizione di turismo rurale
1. Per il turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.
2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) offerta di ricettività e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dai PRG vigenti ai sensi dell'art. 13, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; tale attività può essere altresì esercitata in frazioni delimitate dal PRG vigente, purché in immobili con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona;
b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento, finalizzato in particolare a definire per il turismo rurale:
a) le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati alla ricettività ed alla ristorazione;
b) le caratteristiche dei servizi.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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