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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 21
Zone di prevalente interesse per il turismo rurale
1. Sono considerate zone di prevalente interesse per il turismo rurale:
a) le aree montane, così come individuate dalla L.R. 5 gennaio 1993, n. 1;
b) le aree interne ai parchi e alle riserve, istituiti con leggi regionali e nazionali ed aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11, così come modificata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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