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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 22
Tipologia dei servizi
1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte, nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, con le seguenti tipologie di esercizi, da soggetti già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle competenti autorità:
a) esercizi alberghieri, di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni;
b) esercizi extralberghieri, di cui alla L.R. 25 agosto 1988, n. 34;
c) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, individuati all'art. 5, lettera a) della Legge 25 agosto 1991, n. 287 Sito esterno;
d) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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