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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 23
Operatori del turismo rurale
1. Sono ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA (Camere di commercio industria artigianato e agricoltura);
b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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