LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
Operatori del turismo rurale
1. Sono ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 20, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA (Camere di commercio industria artigianato e agricoltura);
b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.