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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 24
Elenco operatori del turismo rurale
1. È istituito l'elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;
b) esercizi di ristorazione;
c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività sportive e del tempo libero all'aria aperta.
2. L'elenco è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Province.
3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20, 21 e 22 e dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale di cui all'art. 34.
4. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla Provincia competente per territorio.
5. La Provincia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accerta il possesso dei requisiti richiesti e decide sull'iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrano senza che sia adottato alcun provvedimento, la domanda si ritiene accolta.
6. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato, entro cinque giorni dall'adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 5, gli interessati possono richiedere alla Provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte della Provincia di cui al comma 4.
7. Per gli esercizi alberghieri esistenti e già classificati ai sensi della L.R. 30 novembre 1981, n. 42, l'iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1 non sostituisce la classificazione regionale prevista all'art. 3 della stessa legge, così come modificata dalla L.R. 14 giugno 1984, n. 30.
8. Ogni tre mesi le Province trasmettono ai Comuni competenti per territorio copia degli elenchi degli esercizi alberghieri, extralberghieri e dei pubblici esercizi iscritti nell'elenco provinciale.
9. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla regione copia degli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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