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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 25
Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione
1. Le Province effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro trenta giorni dalla data di comunicazione.
3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco regionale e la revoca dei contributi eventualmente concessi ai sensi dell'art. 29.
4. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare alla Provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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