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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 27
Obblighi amministrativi
1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività di turismo rurale hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;
d) affiggere il simbolo regionale di cui all'art. 28.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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