LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 28
Simbolo del turismo rurale
1. La Giunta adotta il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
2. L'utilizzo del simbolo è riservato agli esercizi regolarmente autorizzati ed iscritti all'elenco regionale.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.