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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 aprile 2000 n. 23 Sito esterno

Art. 30
Competenze della Regione
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) elaborazione coordinata dei seguenti programmi:
1) programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali di cui all'art. 17;
2) progetto speciale turismo rurale;
b) istituzione dei marchi regionali di qualità di cui all'art. 32.
2. I programmi dovranno definire:
a) direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale;
b) criteri e modalità per la concessione dei contributi;
c) tipologia dei progetti ammissibili a contributo;
d) criteri per l'elaborazione di programmi di studio; realizzazione e promozione di itinerari di agriturismo e del turismo rurale;
e) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di promozione coordinate;
f) disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale.
3. I programmi di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere coordinati con il Piano di promozione turistica di cui all'art. 3 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, e con il "Quadro regionale delle strutture ricettive e dei servizi turistici" di cui all'art. 3 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3.
4. I programmi regionali di cui al comma 1 sono adottati previa consultazione delle organizzazioni professionali e cooperative dei settori agricolo e turistico.

Note del Redattore:

Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.

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