LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 26
NORME PER L'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE ED INTERVENTI PER LA LORO PROMOZIONE - ABROGAZIONE DELLA L.R. 11 MARZO 1987, N. 8
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 32
Istituzione dei marchi di qualità per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale
1. La Regione istituisce marchi di qualità con profilo uniforme per le aziende agrituristiche e per gli esercizi del turismo rurale.
2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'assegnazione dei marchi di qualità, comprendenti i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende e degli esercizi e le procedure per l'attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca dei marchi stessi.
Note del Redattore:
Sui contributi concessi dalla presente legge la Commissione Europea ha espresso parere conforme con numero di aiuto 528/95, non pubblicato su Bollettino Ufficiale perché non espressamente previsto.